A seguito della direttiva Ue 2015/849 sulla prevenzione al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 dello scorso 25 maggio, dal prossimo 4 luglio possiamo dire addio ai libretti al portatore. In compenso però rimangono quelli nominativi: banche e uffici postali potranno proporre ai risparmiatori solo libretti su cui ci sarà l’obbligo di controllo e identificazione per capire chi sia il titolare. Ovviamente, è vietato luso di conti e libretti di risparmio in forma anonima: “L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. E l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato”. In particolare, spiega l’art. 3 del dlgs 90/2017 pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (inerente alle “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”), viene così modificato: “A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione è ammessaesclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali,nominativied è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018”.
M.